Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
Il Regolamento (UE) 2023/1115 richiede che soia, olio di palma, cacao, caffè, bovini, gomma e legno – e prodotti derivati come cuoio, cioccolato, mobili, carta e pneumatici – immessi sul mercato UE non provengano da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020 e rispettino la legge del paese di produzione. L’operatore presenta una dichiarazione di due diligence con la geolocalizzazione degli appezzamenti; i paesi sono classificati a rischio basso, standard o alto. Per i fornitori verso l’UE la tracciabilità a livello di appezzamento è ormai un requisito commerciale.
Termini correlati
Tracciabilità (trasparenza della filiera)
Capacità di documentare, in ogni fase dall’origine – miniera, azienda agricola, foresta, raffineria – all’utilizzatore finale, chi ha lavorato una materia prima, dove e da quale lotto. Sta diventando obbligatoria per il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), la direttiva sulla due diligence (CSDDD), la guida OCSE sui minerali da conflitto e le dichiarazioni di contenuto riciclato (ISCC, GRS). Geolocalizzazione, bilancio di massa e passaporto digitale del prodotto sono concetti chiave.
Certificato fitosanitario e certificato veterinario
Il certificato fitosanitario è rilasciato secondo gli standard IPPC dal servizio fitosanitario ufficiale del paese esportatore dopo ispezione e attesta che i prodotti vegetali – cereali, legumi, sementi, legname, pallet – sono indenni da organismi nocivi e conformi ai requisiti del paese importatore. I prodotti animali (carne, latte in polvere, farina di pesce, gelatina) richiedono un certificato sanitario veterinario ufficiale. Gli imballaggi in legno devono essere trattati termicamente e marchiati ISPM 15. Certificati mancanti o non conformi portano a fermo, distruzione o rispedizione.
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
Meccanismo dell’Unione europea che fa pagare alle importazioni di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità le emissioni di carbonio incorporate nella produzione, a un prezzo legato all’ETS UE. La fase transitoria 2023–2025 prevedeva solo la rendicontazione; dal 2026 i dichiaranti autorizzati devono acquistare certificati CBAM. I fornitori che vendono questi prodotti nell’UE devono fornire dati di emissione verificati per impianto per restare competitivi.