Vai al contenuto
HammaddePazari
Manuale del commercio

Guida a sostenibilità e conformità: EUDR, CBAM, REACH e tracciabilità

Oggi per vendere una materia prima non bastano prezzo e qualità: bisogna documentare chi è la controparte, da dove proviene la merce, quanto carbonio incorpora e quali regole chimiche rispetta. Questa guida riassume gli obblighi chiave – dalla verifica del cliente alle norme su deforestazione e carbonio, dalla registrazione ed etichettatura chimica al contenuto riciclato e al contatto alimentare – per i fornitori del mercato europeo e i produttori con filiere internazionali.

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In questa guida

  1. Conosci il tuo cliente / la tua controparte (KYC / KYB)
  2. Screening sanzioni e controllo delle esportazioni
  3. Tracciabilità (trasparenza della filiera)
  4. Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)
  5. Certificazione forestale FSC e PEFC (catena di custodia)
  6. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
  7. Impronta di carbonio (impronta di prodotto e Scope 1-2-3) (PCF)
  8. REACH (registrazione delle sostanze chimiche) e KKDİK
  9. Classificazione ed etichettatura GHS / CLP (pittogrammi, frasi H e P)
  10. Trasporto di merci pericolose (numero ONU, IMDG, ADR, IATA)
  11. Contenuto riciclato (PCR / PIR)
  12. Idoneità al contatto alimentare (UE 10/2011, FDA)
  13. Bioplastica: a base biologica o compostabile

Conosci il tuo cliente / la tua controparte (KYC / KYB)

Processo di verifica, prima di operare, che una controparte esista davvero, chi siano amministratori e titolari effettivi e se sia soggetta a sanzioni o notizie negative. Si usano visure fiscali e camerali, poteri di firma, licenze, referenze bancarie e visite o verifiche video. Le banche svolgono il KYC per la normativa antiriciclaggio; per gli operatori commerciali è la prima difesa contro le frodi. Il badge «Azienda verificata» della piattaforma si basa su questo tipo di controllo documentale.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Screening sanzioni e controllo delle esportazioni

Verifica che acquirente, venditore, banche, nave e utilizzatore finale non compaiano nelle liste sanzioni ONU, UE, USA (OFAC) o Regno Unito (OFSI) e che la merce non vada verso paesi sanzionati o usi vietati. Le banche possono bloccare i pagamenti a rischio e le violazioni comportano multe pesanti e chiusura dei conti. Poiché le sanzioni cambiano spesso, lo screening va ripetuto a ogni operazione, prestando attenzione a segnali di elusione come cambi di nome delle navi o AIS spento.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Tracciabilità (trasparenza della filiera)

Capacità di documentare, in ogni fase dall’origine – miniera, azienda agricola, foresta, raffineria – all’utilizzatore finale, chi ha lavorato una materia prima, dove e da quale lotto. Sta diventando obbligatoria per il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), la direttiva sulla due diligence (CSDDD), la guida OCSE sui minerali da conflitto e le dichiarazioni di contenuto riciclato (ISCC, GRS). Geolocalizzazione, bilancio di massa e passaporto digitale del prodotto sono concetti chiave.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

Il Regolamento (UE) 2023/1115 richiede che soia, olio di palma, cacao, caffè, bovini, gomma e legno – e prodotti derivati come cuoio, cioccolato, mobili, carta e pneumatici – immessi sul mercato UE non provengano da terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020 e rispettino la legge del paese di produzione. L’operatore presenta una dichiarazione di due diligence con la geolocalizzazione degli appezzamenti; i paesi sono classificati a rischio basso, standard o alto. Per i fornitori verso l’UE la tracciabilità a livello di appezzamento è ormai un requisito commerciale.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Certificazione forestale FSC e PEFC (catena di custodia)

Due sistemi mondiali che certificano la gestione forestale sostenibile (FM) e la tracciabilità ininterrotta del legno certificato lungo la filiera (catena di custodia, CoC). Gli acquirenti di legname, compensato, cellulosa, carta, cartone e imballaggi in legno devono vedere in fattura la dichiarazione – «FSC 100 %», «FSC Misto» o «certificato PEFC» – e il codice CoC valido del venditore (es. FSC-C123456), verificabile nelle banche dati FSC e PEFC. La certificazione da sola non basta per l’EUDR ma supporta la tracciabilità a livello di appezzamento.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Meccanismo dell’Unione europea che fa pagare alle importazioni di ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità le emissioni di carbonio incorporate nella produzione, a un prezzo legato all’ETS UE. La fase transitoria 2023–2025 prevedeva solo la rendicontazione; dal 2026 i dichiaranti autorizzati devono acquistare certificati CBAM. I fornitori che vendono questi prodotti nell’UE devono fornire dati di emissione verificati per impianto per restare competitivi.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Impronta di carbonio (impronta di prodotto e Scope 1-2-3) (PCF)

Totale delle emissioni di gas serra causate da un prodotto nel ciclo di vita – di solito dall’estrazione delle materie prime al cancello della fabbrica («cradle-to-gate») – in kg CO₂e, calcolato secondo ISO 14067 e GHG Protocol. A livello aziendale lo Scope 1 copre le emissioni dirette, lo Scope 2 l’energia acquistata e lo Scope 3 la filiera, la cui parte maggiore deriva dalle materie prime acquistate. Per questo CBAM, rendicontazione CSRD e obiettivi dei brand spingono a chiedere ai fornitori impronte di carbonio di prodotto (PCF) verificate ed EPD.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

REACH (registrazione delle sostanze chimiche) e KKDİK

Regolamento UE 1907/2006 che impone di registrare presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ogni sostanza prodotta o importata nell’UE oltre 1 t/anno – «niente dati, niente mercato». Un fornitore extra-UE può registrarsi tramite un rappresentante esclusivo; altrimenti l’obbligo ricade sull’importatore. La Turchia applica il regolamento KKDİK, e Corea (K-REACH), Cina e Regno Unito (UK REACH) sistemi analoghi. L’acquirente deve chiedere il numero di registrazione e l’eventuale presenza di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti).

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Classificazione ed etichettatura GHS / CLP (pittogrammi, frasi H e P)

Il Sistema mondiale armonizzato (GHS) dell’ONU classifica i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente delle sostanze chimiche con gli stessi criteri ovunque; nell’UE si applica tramite il Regolamento CLP. L’etichetta riporta i pittogrammi a bordo rosso pertinenti (nove in tutto), l’avvertenza «Pericolo» o «Attenzione», le indicazioni di pericolo (H, es. H314 «provoca gravi ustioni») e i consigli di prudenza (P). La classificazione è nella sezione 2 della SDS, deve coincidere con l’etichetta, e l’etichetta deve essere nella lingua del paese di destinazione.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Trasporto di merci pericolose (numero ONU, IMDG, ADR, IATA)

Le sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, comburenti o pericolose per l’ambiente seguono regole per modalità: codice IMDG via mare, ADR su strada, RID su ferrovia, IATA DGR per via aerea. Ogni sostanza è identificata da un numero ONU a quattro cifre (es. UN1823 idrossido di sodio solido), una classe (1–9) e un gruppo d’imballaggio (I–III), indicati nella sezione 14 della SDS. Sono obbligatori imballaggi omologati ONU, etichette di classe, dichiarazione di merci pericolose e personale formato; nolo e assicurazione costano di più, e alcune navi o porti rifiutano certe classi.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Contenuto riciclato (PCR / PIR)

Il PCR (post-consumo) proviene da imballaggi e prodotti arrivati al consumatore e diventati rifiuto; il PIR (post-industriale) da scarti e rifili di produzione. Norme come il Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR) e impegni dei brand fissano quote minime di PCR. Le dichiarazioni di contenuto riciclato vanno verificate con certificazioni come GRS, RecyClass, EuCertPlast o ISCC PLUS (bilancio di massa); l’rPET per alimenti richiede anche un processo di decontaminazione approvato.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Idoneità al contatto alimentare (UE 10/2011, FDA)

Prova che le plastiche per imballaggi e attrezzature alimentari non cedono sostanze agli alimenti oltre i limiti consentiti. Nell’UE valgono il Regolamento quadro 1935/2004 e, per le plastiche, il Regolamento 10/2011 (lista positiva, limiti di migrazione globale e specifica); negli USA la FDA 21 CFR 177. Va richiesta la dichiarazione di conformità (DoC) del fornitore, additivi inclusi, e se necessario i rapporti di migrazione; le plastiche riciclate sono soggette anche al Regolamento (UE) 2022/1616.

Voce completa e termini correlati nel glossario →

Bioplastica: a base biologica o compostabile

Il termine indica due proprietà diverse. Le plastiche a base biologica traggono il carbonio da fonti rinnovabili come canna da zucchero, mais o oli vegetali (bio-PE, bio-PET); possono essere chimicamente identiche alle fossili e non biodegradarsi. Le plastiche compostabili – PLA, PBAT, PHA, miscele di amido – si degradano in un tempo definito in compostaggio industriale secondo EN 13432 o ASTM D6400, e alcune sono di origine fossile. In acquisto chiedere separatamente il contenuto biobased (ASTM D6866) e il certificato di compostabilità (TÜV OK compost, BPI).

Voce completa e termini correlati nel glossario →