Forza maggiore
Clausola contrattuale relativa a eventi fuori dal controllo delle parti, imprevedibili e inevitabili – guerra, terremoto, epidemia, embargo, chiusura del porto – che impediscono l’adempimento in modo temporaneo o definitivo. Una buona clausola elenca gli eventi, fissa un termine di comunicazione (spesso 7–14 giorni), indica le prove richieste (es. certificato della camera di commercio) e prevede il diritto di recesso oltre una certa durata. Aumenti di prezzo o variazioni di mercato di norma non sono forza maggiore.
Termini correlati
Contratto di vendita
Documento principale che regola diritti e obblighi delle parti in una vendita internazionale di materie prime. Deve coprire prodotto e specifica, quantità e tolleranza, prezzo e valuta, Incoterm e luogo convenuto, periodo d’imbarco, modalità di pagamento, accertamento di qualità e quantità (ispezione), assicurazione, forza maggiore, rimedi per inadempimento, legge applicabile e risoluzione delle controversie. Dove i paesi delle parti lo consentono si applica la Convenzione di Vienna (CISG), salvo esclusione espressa.
Arbitrato (arbitrato commerciale internazionale)
Risoluzione di una controversia da parte di arbitri scelti dalle parti anziché dai tribunali statali, in modo riservato e definitivo. Si usano istituzioni come ICC, LCIA, SIAC o ISTAC, o le regole delle associazioni di categoria (GAFTA, FOSFA, LME). Grazie alla Convenzione di New York i lodi sono riconosciuti ed eseguibili in oltre 170 paesi, il che rende l’arbitrato di solito più efficace del giudizio ordinario tra parti di paesi diversi. La clausola deve indicare istituzione, sede, lingua e numero di arbitri.
Spiegato nel manuale del commercio
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