Incoterms e contratti commerciali
Acquisto spot e contratto a termine
Un acquisto spot è un’operazione una tantum al prezzo di mercato corrente con consegna pronta: flessibile ma esposta alle oscillazioni di prezzo e disponibilità. Un contratto a termine garantisce spedizioni regolari per un periodo (trimestre, anno) a prezzo fisso o indicizzato, assicurando l’approvvigionamento ma spesso con un obbligo di ritiro minimo (take-or-pay). I produttori di solito coprono una parte del fabbisogno a termine e comprano il resto spot.
Arbitrato (arbitrato commerciale internazionale)
Risoluzione di una controversia da parte di arbitri scelti dalle parti anziché dai tribunali statali, in modo riservato e definitivo. Si usano istituzioni come ICC, LCIA, SIAC o ISTAC, o le regole delle associazioni di categoria (GAFTA, FOSFA, LME). Grazie alla Convenzione di New York i lodi sono riconosciuti ed eseguibili in oltre 170 paesi, il che rende l’arbitrato di solito più efficace del giudizio ordinario tra parti di paesi diversi. La clausola deve indicare istituzione, sede, lingua e numero di arbitri.
Contratto di vendita
Documento principale che regola diritti e obblighi delle parti in una vendita internazionale di materie prime. Deve coprire prodotto e specifica, quantità e tolleranza, prezzo e valuta, Incoterm e luogo convenuto, periodo d’imbarco, modalità di pagamento, accertamento di qualità e quantità (ispezione), assicurazione, forza maggiore, rimedi per inadempimento, legge applicabile e risoluzione delle controversie. Dove i paesi delle parti lo consentono si applica la Convenzione di Vienna (CISG), salvo esclusione espressa.
Costo e nolo (Cost and Freight) CFR
Solo per trasporto marittimo e fluviale. Il venditore carica la merce nel porto d’imbarco e paga il nolo fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio passa all’acquirente quando la merce è a bordo alla partenza, come in FOB. Il rischio del viaggio è quindi dell’acquirente, che deve assicurarsi da sé. Il prezzo si indica con il porto di destinazione, es. «CFR Iskenderun».
Costo, assicurazione e nolo (CIF)
Termine marittimo che aggiunge al CFR un’assicurazione merci stipulata dal venditore a favore dell’acquirente. Con Incoterms 2020 la copertura minima in CIF è quella delle Institute Cargo Clauses (C) per il 110 % del valore contrattuale; se si vuole una copertura «all risks» (A) va scritto nel contratto. Il rischio passa comunque con la caricazione a bordo nel porto d’imbarco: il venditore paga nolo e assicurazione ma non sopporta il rischio del viaggio.
Fattura proforma PI
Fattura preliminare emessa dal venditore prima della spedizione, con prodotto, quantità, prezzo unitario, Incoterm, condizioni di pagamento, tempi di consegna e coordinate bancarie. L’acquirente la usa per aprire un credito documentario, pagare un anticipo o chiedere licenze d’importazione o valuta. Non è una fattura fiscale; controfirmata dall’acquirente può valere come contratto nelle operazioni semplici, ma per importi elevati serve un contratto di vendita completo.
Forza maggiore
Clausola contrattuale relativa a eventi fuori dal controllo delle parti, imprevedibili e inevitabili – guerra, terremoto, epidemia, embargo, chiusura del porto – che impediscono l’adempimento in modo temporaneo o definitivo. Una buona clausola elenca gli eventi, fissa un termine di comunicazione (spesso 7–14 giorni), indica le prove richieste (es. certificato della camera di commercio) e prevede il diritto di recesso oltre una certa durata. Aumenti di prezzo o variazioni di mercato di norma non sono forza maggiore.
Franco a bordo (Free On Board) FOB
Uno dei termini più diffusi nel commercio di materie prime, solo per trasporto marittimo e fluviale. Il venditore carica la merce sdoganata all’export a bordo della nave indicata dall’acquirente nel porto d’imbarco; il rischio passa quando la merce è a bordo. Nolo e assicurazione sono a cura dell’acquirente; per le rinfuse vanno concordati a parte ritmo di caricazione, stallie e controstallie. Per i container è più corretto FCA.
Franco fabbrica (Ex Works) EXW
L’Incoterm con meno obblighi per il venditore: la merce è messa a disposizione nello stabilimento o magazzino del venditore, non caricata sul mezzo di ritiro. Carico, sdoganamento all’export, nolo e tutti i rischi sono dell’acquirente. Poiché un acquirente estero di solito non può presentare la dichiarazione di esportazione, nelle vendite internazionali è spesso preferibile FCA.
Franco lungo bordo (Free Alongside Ship) FAS
Solo per trasporto marittimo e per vie navigabili interne. Il venditore pone la merce sdoganata all’export sottobordo della nave indicata dall’acquirente (banchina o chiatta); lì passa il rischio, mentre carico e nolo sono a carico dell’acquirente. Usato per rinfuse e carichi di progetto (cereali, legname, rottami, colli pesanti); per i container è meglio FCA.
Franco vettore (Free Carrier) FCA
Il venditore consegna la merce sdoganata all’export al vettore indicato dall’acquirente nel luogo convenuto. Se il luogo è la sede del venditore, questi carica la merce; altrove (es. terminal portuale) la consegna avviene sul mezzo in arrivo, pronta per lo scarico. Adatto a qualsiasi modalità di trasporto; con Incoterms 2020 l’acquirente può far emettere dal proprio vettore una polizza «a bordo» al venditore, utile con il credito documentario.
Incoterms 2020
Le undici regole di consegna pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) che definiscono dove consegna il venditore, quando il rischio passa all’acquirente e chi paga nolo, assicurazione e formalità doganali. Gli Incoterms non stabiliscono prezzo, modalità di pagamento né passaggio di proprietà, da regolare a parte nel contratto. La regola va sempre indicata con un luogo designato e la versione, ad es. «FOB Porto di Mersin, Incoterms 2020».
Luogo convenuto (punto di consegna)
La città, il porto, il terminal o lo stabilimento indicato dopo la sigla Incoterm, che segna dove passano costi e rischi. Più è preciso (es. «FCA Gebze, magazzino del venditore, via Yeni 4»), minore è il rischio di contenzioso. Indicare solo un paese, o nessun luogo, è un errore comune che rende incerti il passaggio del rischio e la ripartizione dei costi.
Ordine d’acquisto PO
Ordine formale inviato dall’acquirente al fornitore con prodotto, specifica, quantità, prezzo, data e resa di consegna e condizioni di pagamento. Con la conferma d’ordine scritta del venditore nasce un contratto vincolante. Il numero d’ordine si riporta su fatture, DDT e documenti di spedizione e facilita la riconciliazione.
Reso al luogo di destinazione (Delivered at Place) DAP
Il venditore mette la merce a disposizione dell’acquirente sul mezzo di trasporto in arrivo, pronta per lo scarico, nel luogo di destinazione convenuto, sostenendo tutti i costi e rischi fino a quel punto. Scarico, sdoganamento all’import, dazi e IVA spettano all’acquirente. Molto usato nelle vendite reso su camion; il contratto deve indicare chi paga le soste se le formalità d’import causano ritardi.
Reso al luogo di destinazione scaricato (DPU)
L’unica regola Incoterms che obbliga il venditore a scaricare la merce a destinazione; ha sostituito il vecchio DAT con gli Incoterms 2020. Il venditore sostiene tutti i rischi e costi fino allo scarico incluso nel luogo convenuto; sdoganamento all’import e dazi restano all’acquirente. Se il venditore non controlla i mezzi di scarico a destinazione la regola è rischiosa e DAP è di solito più sicuro.
Reso sdoganato (Delivered Duty Paid) DDP
L’Incoterm più oneroso per il venditore: la merce è consegnata nel paese dell’acquirente, sdoganata all’import con dazi e imposte pagati, pronta per lo scarico. È difficile da applicare se il venditore non ha registrazione fiscale o rappresentante nel paese d’importazione, e possono nascere costi come l’IVA all’import non recuperabile. Per questi rischi nelle materie prime si preferisce di solito DAP con sdoganamento a cura dell’acquirente.
Tolleranza di quantità (± %, «more or less»)
Clausola dei contratti di rinfuse e grandi volumi che ammette uno scostamento della quantità consegnata rispetto a quella contrattuale entro una percentuale fissata, di solito ±5 % o ±10 %. Indica a chi spetta l’opzione: al venditore (MOLSO) o all’armatore (MOLOO). L’eccedenza o la mancanza entro la tolleranza si fattura di norma al prezzo contrattuale, e il credito documentario deve riportare la stessa tolleranza, altrimenti le UCP 600 consentono solo ±5 % per le rinfuse.
Trasporto e assicurazione pagati fino a (CIP)
Termine per qualsiasi modalità che aggiunge al CPT un’assicurazione di trasporto stipulata dal venditore a favore dell’acquirente. Gli Incoterms 2020 hanno elevato la copertura minima in CIP alle Institute Cargo Clauses (A) «all risks», mentre in CIF resta (C); la somma assicurata è il 110 % del valore contrattuale. Il rischio passa con la consegna al primo vettore.
Trasporto pagato fino a (Carriage Paid To) CPT
Equivalente multimodale del CFR, utilizzabile con qualsiasi mezzo. Il venditore stipula e paga il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, ma il rischio passa all’acquirente alla consegna al primo vettore. Poiché il passaggio dei costi e quello del rischio non coincidono, l’acquirente dovrebbe assicurare il trasporto. Diffuso per strada, ferrovia, aereo e container.