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Pagamenti e finanza commerciale L/C

Lettera di credito (L/C)

Strumento di pagamento documentario con cui la banca dell’acquirente (banca emittente) si impegna a pagare il venditore contro la presentazione puntuale di documenti conformi – polizza di carico, fattura, certificato di analisi, certificato d’origine ecc. Le banche trattano solo documenti, non merci: le condizioni del credito devono quindi coincidere con il contratto ed essere realizzabili. È il pagamento sicuro più diffuso nelle grandi operazioni di materie prime e con controparti nuove.

Termini correlati

Lettera di credito confermata

Lettera di credito a cui una seconda banca, di solito nel paese del venditore (banca confermante), aggiunge il proprio impegno di pagamento a quello della banca emittente. Tutela il venditore quando il rischio di credito della banca emittente o il rischio paese e di trasferimento dell’acquirente è elevato. La commissione di conferma è in genere una percentuale annua legata al rischio; il contratto deve stabilire chi la paga.

Lettera di credito a scadenza (pagamento differito)

Lettera di credito con pagamento a una scadenza fissa dopo una presentazione conforme – ad esempio 90 o 180 giorni dalla data della polizza di carico. Finanzia l’acquirente, che può lavorare e rivendere la merce prima di pagare, mentre il venditore può incassare in anticipo facendo scontare il credito accettato (forfaiting). Gli interessi per la dilazione e il costo di sconto vanno inclusi nel prezzo.

NUU 600 (Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari)

Norme ICC in vigore dal 2007 che regolano quasi tutti i crediti documentari al mondo. Fissano il termine di esame delle banche (cinque giorni lavorativi bancari dopo la presentazione), il criterio di conformità dei documenti, la tolleranza di ±10 % implicita nella parola «circa», una tolleranza di ±5 % sulla quantità per le rinfuse e il termine di presentazione (non oltre 21 giorni dalla spedizione salvo diversa indicazione). Il supplemento eUCP disciplina la presentazione elettronica.

Discrepanza (riserva) nel credito documentario

Contrasto tra i documenti presentati e le condizioni del credito, tra i documenti stessi o con le UCP 600: refusi, spedizione o presentazione tardiva, girata mancante, descrizione diversa della merce, polizza non «netta». Con documenti difformi la banca è liberata dall’obbligo e il pagamento dipende dall’accettazione delle riserve da parte dell’acquirente, il che indebolisce il venditore. Verificare la bozza del credito prima dell’emissione e far pre-controllare i documenti sono le difese migliori.

Polizza di carico (B/L) B/L

Documento chiave del trasporto marittimo, emesso dal vettore per attestare la presa in carico o la caricazione della merce. Ha tre funzioni: ricevuta del carico, prova del contratto di trasporto e, se emessa «all’ordine», titolo rappresentativo della merce. Poiché chi presenta un originale può ritirare la merce, è alla base dei crediti documentari e degli incassi. Una polizza «clean on board» attesta la caricazione in buono stato apparente.

Spiegato nel manuale del commercio

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