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Lettera di credito (L/C) L/C
Strumento di pagamento documentario con cui la banca dell’acquirente (banca emittente) si impegna a pagare il venditore contro la presentazione puntuale di documenti conformi – polizza di carico, fattura, certificato di analisi, certificato d’origine ecc. Le banche trattano solo documenti, non merci: le condizioni del credito devono quindi coincidere con il contratto ed essere realizzabili. È il pagamento sicuro più diffuso nelle grandi operazioni di materie prime e con controparti nuove.
Lettera di credito a scadenza (pagamento differito)
Lettera di credito con pagamento a una scadenza fissa dopo una presentazione conforme – ad esempio 90 o 180 giorni dalla data della polizza di carico. Finanzia l’acquirente, che può lavorare e rivendere la merce prima di pagare, mentre il venditore può incassare in anticipo facendo scontare il credito accettato (forfaiting). Gli interessi per la dilazione e il costo di sconto vanno inclusi nel prezzo.
Lettera di credito confermata
Lettera di credito a cui una seconda banca, di solito nel paese del venditore (banca confermante), aggiunge il proprio impegno di pagamento a quello della banca emittente. Tutela il venditore quando il rischio di credito della banca emittente o il rischio paese e di trasferimento dell’acquirente è elevato. La commissione di conferma è in genere una percentuale annua legata al rischio; il contratto deve stabilire chi la paga.
Lettera di credito standby (SBLC)
Non è un normale mezzo di pagamento ma una rete di sicurezza: se l’acquirente non paga in conto aperto o a termine, il venditore escute la SBLC con una dichiarazione di inadempimento e documenti semplici. È disciplinata da ISP98 o UCP 600 e funziona come una garanzia bancaria. Si usa nelle forniture ripetute per evitare un credito per ogni lotto. Attenzione: le offerte online di «SBLC in leasing» o «monetizzazione di SBLC» sono una truffa nota.