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HammaddePazari
Qualità, prove e documenti SDS / MSDS

Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Documento che riporta, in 16 sezioni standard secondo il GHS, i pericoli di una sostanza e le informazioni su manipolazione sicura, stoccaggio, trasporto, DPI, primo soccorso, antincendio, rilascio accidentale e smaltimento. È obbligatoria per le sostanze pericolose secondo REACH nell’UE e norme analoghe altrove, e va fornita nella lingua del destinatario. Vettori e dogane usano la sezione 14 per la classificazione ADR/IMDG e il numero ONU.

Termini correlati

Classificazione ed etichettatura GHS / CLP (pittogrammi, frasi H e P)

Il Sistema mondiale armonizzato (GHS) dell’ONU classifica i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente delle sostanze chimiche con gli stessi criteri ovunque; nell’UE si applica tramite il Regolamento CLP. L’etichetta riporta i pittogrammi a bordo rosso pertinenti (nove in tutto), l’avvertenza «Pericolo» o «Attenzione», le indicazioni di pericolo (H, es. H314 «provoca gravi ustioni») e i consigli di prudenza (P). La classificazione è nella sezione 2 della SDS, deve coincidere con l’etichetta, e l’etichetta deve essere nella lingua del paese di destinazione.

Trasporto di merci pericolose (numero ONU, IMDG, ADR, IATA)

Le sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, comburenti o pericolose per l’ambiente seguono regole per modalità: codice IMDG via mare, ADR su strada, RID su ferrovia, IATA DGR per via aerea. Ogni sostanza è identificata da un numero ONU a quattro cifre (es. UN1823 idrossido di sodio solido), una classe (1–9) e un gruppo d’imballaggio (I–III), indicati nella sezione 14 della SDS. Sono obbligatori imballaggi omologati ONU, etichette di classe, dichiarazione di merci pericolose e personale formato; nolo e assicurazione costano di più, e alcune navi o porti rifiutano certe classi.

REACH (registrazione delle sostanze chimiche) e KKDİK

Regolamento UE 1907/2006 che impone di registrare presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ogni sostanza prodotta o importata nell’UE oltre 1 t/anno – «niente dati, niente mercato». Un fornitore extra-UE può registrarsi tramite un rappresentante esclusivo; altrimenti l’obbligo ricade sull’importatore. La Turchia applica il regolamento KKDİK, e Corea (K-REACH), Cina e Regno Unito (UK REACH) sistemi analoghi. L’acquirente deve chiedere il numero di registrazione e l’eventuale presenza di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti).

Spiegato nel manuale del commercio

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